Le
leggi che tutelano la
Val di Mello
Decreto Ministeriale
16 novembre 1973
Dichiarazione
di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Val Masino
IL MINISTERO
PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge 29 giugno 1939, n.1497, sulla protezione delle bellezze
naturali:Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940,
n.1357. per l'applicazione della legge predetta.
Esaminati gli atti.
Considerato che la Commissione Provinciale di Sondrio per laprotezione
delle bellezze naturali, nell'adunanza del 12 gennaio1972, ha incluso
nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesaggistica
compilato ai sensi dell'art.2 della sopracitata legge, la zona della Val
di Mello (Val Masino):
Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di
legge, avversa la predetta proposta di vincolo.
Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte
del propietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile
ricadente nella località vincolata di presentare alla competente
Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di
opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località
stessa:
Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse
pubblico perchè rappresenta un quadro panoramico alpino di rara
bellezza e incontaminato, con la magnifica vegetazione di faggi, abeti
e betulle formato in primo piano da verdi pascoli acclivi e ricchi di
acque, tesi verso i monti che seguono la valle, punteggiato da massi erratici
e da casolari sparsi e malghe che costituiscono suggestivo e caratteristico
aspetto fuso nella natura, avente valore estetico e tradizionale:
Decreta
La zona della Val di Mello sita nel territorio della Val Masino ha notevole
interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939 n.1497, ed è
quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.
Tale zona, rappresentata nei fogli catastali di Val Masino, numeri 18,
20, 22, 23, 19, è così delimitataa nord con i fogli numeri
5 e 6
ad est con i fogli numeri 7 e 24
a sud con i fogli numeri 34,33 e 32
ad ovestcon i fogli numeri 17, 16 e 32.
Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti
dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n.1357, nella Gazzetta Ufficiale
contenente il presente decreto dell'albo comunale entro un mese dalla
data della sua bubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione
degli interessati altra copia della Gazzetta Ufficiale con la plannimetria
della zona vincolata, giusta l'art.4 della legge precitata. La Soprintendenza
comunicherà al Ministero la data dell'affisione della Gazzetta
Ufficiale stessa.
Roma addi 16 novembre 1973
|