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Le leggi che tutelano la
Val di Mello

Decreto Ministeriale 16 novembre 1973

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Val Masino

IL MINISTERO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge 29 giugno 1939, n.1497, sulla protezione delle bellezze naturali:Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n.1357. per l'applicazione della legge predetta.
Esaminati gli atti.
Considerato che la Commissione Provinciale di Sondrio per laprotezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 12 gennaio1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesaggistica compilato ai sensi dell'art.2 della sopracitata legge, la zona della Val di Mello (Val Masino):
Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avversa la predetta proposta di vincolo.
Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del propietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa:
Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè rappresenta un quadro panoramico alpino di rara bellezza e incontaminato, con la magnifica vegetazione di faggi, abeti e betulle formato in primo piano da verdi pascoli acclivi e ricchi di acque, tesi verso i monti che seguono la valle, punteggiato da massi erratici e da casolari sparsi e malghe che costituiscono suggestivo e caratteristico aspetto fuso nella natura, avente valore estetico e tradizionale:
Decreta
La zona della Val di Mello sita nel territorio della Val Masino ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939 n.1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona, rappresentata nei fogli catastali di Val Masino, numeri 18, 20, 22, 23, 19, è così delimitataa nord con i fogli numeri 5 e 6
ad est con i fogli numeri 7 e 24
a sud con i fogli numeri 34,33 e 32
ad ovestcon i fogli numeri 17, 16 e 32.
Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n.1357, nella Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto dell'albo comunale entro un mese dalla data della sua bubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della Gazzetta Ufficiale con la plannimetria della zona vincolata, giusta l'art.4 della legge precitata. La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affisione della Gazzetta Ufficiale stessa.

Roma addi 16 novembre 1973